Disoccupazione Agricola
PATRONATO LABOR
entro il 31 marzo 2012 può essere inoltrata al nostro Patronato la domanda per l'indennità di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
per l'anno 2011 pena la decadenza dal diritto all'indennità di
disoccupazione.
In caso di decesso dell’assicurato la domanda potrà essere inoltrata dagli eredi entro la stessa data.
La disoccupazione agricola è una particolare indennità che viene riconosciuta agli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
COSA SPETTA
Una indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue.
A CHI SPETTA
operai a tempo determinato;
piccoli coloni;
compartecipanti familiari;
piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
operai agricoli a tempo indeterminato che hanno lavorato per parte dell'anno.
N.B. NON spetta ai lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
QUANDO SPETTA
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:
l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato per l'anno cui si riferisce l'indennità; oppure
abbiano prestato attività lavorativa agricola a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (due anni di iscrizione negli elenchi OVVERO
iscrizione negli elenchi nell’anno di riferimento della prestazione ed almeno un contributo settimanale coperto di assicurazione contro
la disoccupazione per lavoro extra-agricolo antecedente al biennio precedente la domanda);
almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può
essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola e/o con la contribuzione
figurativa relativa a periodi di maternità obbligatoria, congedo parentale compresa nel biennio utile) OVVERO almeno 78 giornate di
effettivo lavoro nel settore agricolo, ed eventualmente non agricolo, per l’indennità con i requisiti ridotti.
QUANTO SPETTA
Vengono erogate un numero di giornate di disoccupazione pari al numero di giornate lavorate, entro il limite massimo di 365 (366)
giornate annue dalle quali si debbono detrarre le giornate di lavoro agricolo, ed eventuale lavoro non agricolo, le giornate indennizzate
ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc., e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo, ecc.
L’importo corrisponde al 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera per
ogni giornata di disoccupazione erogata. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
Per gli operai a tempo indeterminato e per i beneficiari di indennità con i requisiti ridotti l’importo della prestazione è pari al 30% della
retribuzione e non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.